L’introduzione nella normativa italiana della Posta elettronica certificata (PEC), ha messo a disposizione dei privati, delle aziende, dei professionisti e delle Pubbliche Amministrazioni uno strumento efficace, economico e sicuro che garantisce alle comunicazioni via Internet lo stesso valore legale delle raccomandate con avviso di ricevimento.
Per legge le società, i professionisti e le Pubbliche Amministrazioni si devono dotare obbligatoriamente di un indirizzo di Posta elettronica certificata (cfr. D.L. n. 185 c.d. decreto legge anticrisi, convertito nella L.2 del 28/1/2009).
Inoltre, una volta richiesta, la PEC dovrà essere obbligatoriamente depositata presso il Registro Imprese della Camera di Commercio
Ora la PEC potrà essere utilizzata anche per trasmettere i certificati di malattia (in base all’ nell’art. 25 del Collegato lavoro, entrato in vigore il 24 novembre 2010).
I lavoratori, infatti, non devono più inviare i certificati di malattia all’INPS e, dopo il 18 giugno 2011, non dovranno più inviarli neanche al Datore di lavoro.
A partire da questa data, i Datori di lavoro riceveranno, e potranno consultare, i certificati di malattia dei dipendenti solo attraverso i canali telematici appositamente predisposti dall’INPS.
I certificati di malattia saranno inviati per via telematica dal medico all’INPS e quindi dall’INPS al Datore di lavoro con le seguenti modalità:
E’ evidente che questa seconda modalità risulta quella più conveniente e pratica per tutte le imprese.
Una volta attivata, il Datore di lavoro riceverà in automatico il certificato di malattia del dipendente.
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